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03 Mar 2025 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2025
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

17 Mar 2025 (61)

1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

3) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Tassa annuale vidimazione libri sociali

Chi: Società di capitali
Cosa: Versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA. La tassa è dovuta in misura forfetaria
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

27) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2024 ed operate nel mese di febbraio 2025, ai sensi dell'art.23, c. 3, D.P.R. 600/73
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

28) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche. N.B.: Nella compilazione del modello F24EP per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM) e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2024 ed operate nel mese di febbraio 2025, ai sensi dell'art. 23, c. 3, D.P.R. 600/73
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

36) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

37) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

38) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da gennaio ad aprile, si versano le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo complessivamente dovuto raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, sono versate entro il 16 giugno, congiuntamente a quelle operate sui compensi di maggio, indipendentemente dal loro ammontare
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

39) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

40) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

41) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 602E - Versamento IVA mensile febbraio

43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

44) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

50) CU 2025: Consegna agli interessati

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Consegna agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2025) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024
Modalità: Mediante invio postale o consegna diretta

51) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo

Chi: Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

52) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali

Chi: Enti previdenziali
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

53) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata

Chi: Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere indicati: a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta (c.d. CU) di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998; b) i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

54) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

Chi: Amministratori di condominio
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

55) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2024

Chi: Iscritti agli Albi professionali dei veterinari; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari
Cosa: Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2024 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portale

56) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti

Chi: Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta)
Cosa: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2025) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi corrisposti nel 2024
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel

57) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

Chi: Imprese assicuratrici già obbligate alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all'anno precedente: a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991; b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605 del 1973
Modalità: Esclusivamente in via telematica, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri

Chi: Soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone (Esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse)
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

59) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie

Chi: Università statali e non statali
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese universitarie. Per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese universitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti. Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

60) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche

Chi: ONLUS di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. Per ciascun soggetto erogante, deve essere comunicato l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

61) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata

Chi: ONLUS di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

20 Mar 2025 (2)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

2) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Chi: Soggetti che intendono opporsi all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Cosa: Scade il termine per poter esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Utilizzando il modello denominato "Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650

31 Mar 2025 (11)

1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalitàtelematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2025
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

4) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.

Chi: Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
Cosa: Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili. L'opzione è esercitata mediante versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva. E' possibile pagare in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Codice tributo: 4076 - CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Ravvedimento

5) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.

Chi: Soggetti persone fisiche che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
Cosa: Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili. L'opzione è esercitata mediante versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva. E' possibile pagare in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

6) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

7) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti

Chi: Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta)
Cosa: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2025) relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel

8) Presentazione modello EAS

Chi: Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972
Cosa: Ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2024, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

9) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare

Chi: Ministero della Cultura
Cosa: Comunicazione al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno d'imposta 2024 e del relativo ammontare
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

10) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.

Chi: Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
Cosa: Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili. L'opzione è esercitata mediante versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva. E' possibile pagare in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Codice tributo: 4076 - CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Ravvedimento

11) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.

Chi: Soggetti persone fisiche che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
Cosa: Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili. L'opzione è esercitata mediante versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva. E' possibile pagare in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

elaborazione dei dati aziendali

Il Centro

C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l. è uno dei Centri servizi contabili ed amministrativi specializzati nella elaborazione dei dati aziendali, riferiti sia alla amministrazione del personale sia alla gestione contabile, interno allo STUDIO CASSANO,  studio di dottore commercialista del Dott. Maurizio Cassano.

Grazie ad un radicale processo di rinnovamento nella struttura e nella selezione accurata del personale,  C.S.E.  ora  è un centro di eccellenza, in materia di gestione della contabilità e di elaborazione di paghe e contributi ed adempimenti amministrativi collegati, con una preziosa eredità frutto di oltre trent’anni di servizio a diverse realtà imprenditoriali italiane.

C.S.E. è il partner ideale per tutte quelle aziende piccole o grandi, che necessitano di un valido supporto per le attività riguardanti i servizi di contabilità e di elaborazione paghe e delle problematiche connesse.
Fornisce soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione in outsourcing garantendo la massima affidabilità, serietà, sicurezza e qualità dei servizi e dei prodotti offerti.

Le soluzioni offerte da C.S.E. Centro Studi Economici consentono alla PMI di affrontare costi certi , competitivi e trasparenti.  

Il servizio è basato sulle più avanzate tecnologie ed è la soluzione ideale per tutte le aziende che scelgono di affidarsi ad un esperto del servizio, anziché svolgere internamente le attività amministrative.

Grazie alle più moderne tecnologie informatiche, C.S.E.  è in grado di assistere il Cliente anche in modalità remota, gestendo e scambiando i dati contabili e fiscali in tempo reale.

Utilizza da anni applicazioni che permettono al Cliente di non spostarsi fisicamente dalla propria sede e di ricevere tutta la documentazione(cedolini dipendenti, note collaboratori, mod. F24, modelli contabili, assunzioni, denunce nominative degli assicurati, nonché bilanci, schede contabili e dichiarazioni fiscali) tramite web, riducendo così i tempi di lavoro e di consegna, e soprattutto il costo finale al cliente.

Inoltre, offre anche un valido supporto alla gestione della contabilità esterna presso il cliente: i collaboratori ed il professionista sono disponibili nel presenziare presso l’azienda cliente per assistenza e consulenza contabile (scritture dipendenti, modello Intrastat, controllo e liquidazione IVA, ecc.).

Il Centro opera in stretta collaborazione con esperti legali per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del Cliente.

innovazione, espansione e crescita

Chi Siamo

La storia di C.S.E. Centro Studi Economici è connotata da elementi di innovazione, espansione e crescita per rispondere ai mutevoli bisogni della clientela e del mercato nel quale esso opera.

Sorta nel 1982, la società nel corso degli ultimi anni si è sviluppata creando una struttura articolata e divisa nelle varie aree di specializzazione con la direzione del Dottor Maurizio Cassano, che ne è il fondatore, socio ed  Amministratore Unico.

La ultratrentennale esperienza dello STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO COMMERCIALISTA consente di offrire un’assistenza completa nella risoluzione delle problematiche tributarie e societarie, sia in Italia che all’estero, garantendo al Cliente un rapporto professionale diretto, tempestivo e confidenziale.

In  C.S.E. , il personale è composto da operatori contabili ed esperti in amministrazione del personale, altamente qualificati, tutti di elevato standard sia formativo scolastico che di precedenti esperienze lavorative specifiche, i quali studiano regolarmente le nuove norme, partecipano a costanti corsi di aggiornamento e formazione, per poter rispondere alle richieste dei Clienti nella maniera più completa ed appropriata.

C.S.E. Centro Studi Economici si trova in Milano centro in una nuova e rinnovata sede legale e operativa. in vicinanza alla MM Porta Venezia.

Sono previste nuove aperture a livello nazionale ed internazionale.

Servizi

Il servizio copre tutte le necessità contabili, prevedendo le seguenti operazioni:

– rilevazione contabile fatture di acquisto e relativi pagamenti;
– fatturazione attiva, emissione effetti (Riba, Rid, Mav, ecc.) e gestione incassi;
– rilevazione del costo del lavoro, TFR e ratei del personale;
– liquidazione IVA periodica e predisposizione F24;
– riconciliazioni bancarie periodiche;
– bilancio di verifica mensile.

Inoltre, una volta all’anno:

– rilevazione contabile di costi e ricavi di competenza dell’esercizio in chiusura (ratei, risconti, fatture e note credito da ricevere);
– simulazioni dei piani di ammortamento possibili e successiva contabilizzazione delle quote di ammortamento;
– valorizzazioni di magazzino;
– contabilizzazione delle chiusure ed aperture contabili di fine esercizio;
– comunicazione IVA annuale e dati per dichiarazione IVA annuale.

Sono inoltre disponibili l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali, il deposito e registrazione degli atti, la tenuta dei libri sociali e la domiciliazione fiscale.

La gestione della contabilità avviene in outsourcing presso i nostri uffici o in modalità remota attraverso il web, ed è integrata dal servizio di consulenza fornito dallo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO, per rispondere alle specifiche esigenze in campo societario, fiscale e gestionale.

I professionisti forniscono assistenza nella predisposizione del bilancio e nella redazione della dichiarazione annuale dei redditi, IVA e sostituti di imposta.

E’ prevista anche solo l’assistenza fiscale e tributaria fornita periodicamente da un addetto C.S.E. Centro Studi Economici  presso la sede del Cliente. Per le aziende che lo richiedono, in questa area di intervento sono disponibili anche:

– la valutazione e calcolo del rating sui parametri previsti dagli accordi di Basilea 3;
– l’ impianto di contabilità industriale con analisi dei centri di costo;
– l’ analisi finanziaria dei bilanci.

Il Centro utilizza da anni applicazioni che permettono al Cliente di non spostarsi fisicamente dalla propria sede e di ricevere tutta la documentazione (cedolini dipendenti, note collaboratori, mod. F24, modelli contabili, assunzioni, denunce nominative degli assicurati) tramite e-mail (posta elettronica), riducendo così i tempi di lavoro e di consegna, nonché i costi.

In via semplificativa, ma non esaustiva, vengono elaborati mensilmente:

– cedolino mensile;
– cedolino riepilogativo scomposto per qualifica e cedolino riepilogativo generale;
– mod. F24;
– tabulato netti corrisposti;
– tabulato riepilogo contabile per contabilità scomposto per qualifica;
– cedolino convenzionale;
– emens (compreso trasmissione telematica);

Annualmente:

– autoliquidazioni INAIL;
– tabulato TFR annuale;
– mod. 770 dipendenti e collaboratori
– calcolo imposta sostitutiva tfr
– modelli CUD annuali.

Inoltre, eventuali:

– calcolo e stampa cedolino liquidazione;
– tabulati costi (per contabilità costi) mensile ed annuale;
– tabulato a fondo di previdenza complementare;
– pratica assegni familiari;
– assunzioni;
– calcolo malattie;
– calcoli maternità;
– pratica infortuni;

Eventuale previdenza integrativa:

– iscrizione dell’azienda all’ente di previdenza integrativa;
– iscrizione del lavoratore all’ente di previdenza ( se non a carico del lavoratore);
– redazione del prospetto mensile/trimestrale con invio telematico al Fondo.

Gli accessi presso gli Enti vengono effettuati da personale qualificato C.S.E. Centro Studi Economici .

C.S.E.  fornisce consulenza strategica, effettua la verifica e il reperimento delle migliori condizioni finanziarie sul mercato e dei servizi e prodotti finanziari più attuali e maggiormente consoni ad ogni specifica esigenza, attraverso il continuo contatto con istituti finanziari di rilievo convenzionati.

Valuta gli investimenti e la struttura finanziaria dell’azienda, proponendo le possibili soluzioni per il raggiungimento del riequilibrio finanziario.

Assiste l’azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:

– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.

Il Centro offre consulenza ed assistenza per la costituzione di nuove società:  scelta del miglior tipo di forma societaria, analisi dei riflessi fiscali in capo all’impresa e ai singoli soci.

Si occupa dell’impostazione dei libri fiscali e delle scritture contabili obbligatorie e della apertura delle varie posizioni fiscali e amministrative.

Alla luce delle nuove disposizioni riguardanti il nuovo regime dei contribuenti minimi, suggerisce le modalità più vantaggiose per il mantenimento fiscale dell’attività.

In particolare, C.S.E. Centro Studi Economici fornisce:

– consulenza sulla fattibilità del progetto;
– individuazione della forma giuridica più adatta alla nuova impresa;
– assistenza notarile;
– rapporti con la P.A. per l’inoltro di pratiche inerenti all’impresa;
– gestione degli adempimenti per: SUAP, CCIAA, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, etc;
– rapporti con Istituti Bancari in convenzione;
– credito agevolato alle imprese.

l'importanza di restare aggiornati

rassegna fiscali

Affitti brevi in frenata: annunci online -11% Pesano Cin e redditività

17 Marzo 2025 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 6

A febbraio nei 20 capoluoghi di regione sono diminuiti dell’11% gli affitti brevi. Ad evidenziarlo l’analisi svolta sui principali portali online da Aigab, l’associazione dei gestori di locazioni brevi. Si va dal -9% di alloggi in offerta a Roma al -8% di Milano, con il picco di -20% a Firenze. ‘Con tanta offerta e poca domanda, i proprietari, anche per via dei tanti adempimenti, si stanno rivolgendo ad altri mercati’, commenta Marco Celani, presidente di Aigab. A pesare è quindi anche il Cin, il codice identificativo nazionale di cui devono essere dotati tutti gli alloggi in affitto breve. Venerdì scorso erano 519 mila, cifra che corrisponde all’85% delle strutture registrate nella banca dati del ministero del Turismo e dotate dei codici regionali. Questo scarto del 15% appare congruo con il calo delle inserzioni online nel 2015.

Crisi d’impresa, l’emersione anticipata batte il concordato

17 Marzo 2025 | Il Sole 24 Ore - Bianca Lucia Mazzei - Pag. 9

Il report di Unioncamere-Infocamere evidenzia che nel 2024 le domande di accesso alla composizione negoziata sono salite dell’83% e hanno superato quelle per il concordato preventivo. Il nuovo iter sta dunque iniziando a prendere piede. Ma lo scorso anno sono cresciute anche le altre procedure concorsuali con un incremento complessivo del 22%. Il report evidenzia anche che solo pochissime aziende si sono dotate di adeguati assetti amministrativi e contabili come disposto dal Codice della crisi. Appena il 3,5% delle imprese che hanno depositato il bilancio di esercizio 2023 ha infatti dichiarato di aver istituito assetti adeguati alla natura e alla dimensione della società. Nel 2024 sono aumentate tutte le procedure concorsuali tranne gli accordi di ristrutturazione. La crescita prosegue da tre anni e rappresenta un campanello d’allarme delle difficoltà del mondo imprenditoriale. 

Nuove assegnazioni agevolate, test per le riserve in sospensione

17 Marzo 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli - Pag. 18

La manovra 2025 ripropone le norme sulle assegnazioni agevolate. Nulla cambia rispetto alle norme in vigore due anni fa: stesse aliquote di imposta sostitutiva, stessi termini di versamento e, soprattutto, medesima aliquota per l’eventuale ‘liberazione’ delle riserve in sospensione di imposta. Il Dlgs n. 192/2024 offre un’alternativa con un’imposta del 10% in 4 anni, ma per le società di capitali non esonera i soci dalla tassazione sulla distribuzione. La scelta tra le due opzioni dipende dal tipo di società e dalla natura del socio: per le società di persone il 10% è più vantaggioso, mentre per le società di capitali può essere preferibile il 13% per evitare un’ulteriore imposizione. In alcuni casi, il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile può rendere più conveniente la tassazione ordinaria del dividendo. Inoltre, la distribuzione delle riserve segue un principio di priorità che potrebbe limitare l’utilizzo dell’assegnazione agevolata per liberare riserve in sospensione, rendendo necessario valutare l’affrancamento con il pagamento della sostitutiva del 10%, soprattutto se si prevede una futura distribuzione delle riserve al di fuori dell’assegnazione. 

Beni ammortizzabili iscritti tra i costi: errore contabile con rettifica ‘light’

17 Marzo 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cristina Odorizzi - Pag. 19

Grazie agli ultimi chiarimenti del Fisco, nella “stagione dei bilanci” è possibile correggere errori contabili nell’esercizio in cui avviene la rettifica, evitando la presentazione della  dichiarazione integrativa per gli anni precedenti. L’interpello 63/2025 ha esaminato il caso di una società che nel 2022 ha registrato fatture di beni ammortizzabili come costi, generando un errore contabile. La correzione è stata effettuata nel 2023, con un impatto fiscale tramite variazioni in aumento e in rilasciato, senza dichiarazioni integrative. La normativa di riferimento è l’art. 8 del Dl 73/2022, che ha modificato l’art. 83 del Tuir, applicabile solo a bilanci soggetti a revisione legale. La disciplina semplifica la correzione di errori contabili rilevanti e non, evitando oneri dichiarativi. Gli errori possono essere di competenza, qualificazione o quantificazione. L’interpello chiarisce che la revisione legale è necessaria solo nell’anno di correzione, non in quelli precedenti.

Bonus edilizi, anche l’acquirente può impugnare lo scarto della cessione

17 Marzo 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cristiano Dell’Oste, Giorgio Gavelli - Pag. 20

La Cgt di Torino con tre decisioni del 2025 ha disposto che oltre che dal cedente, il provvedimento di scarto della comunicazione di cessione o sconto dei bonus edilizi presentata dal contribuente può essere impugnato anche dal cessionario ovvero dall’impresa edile. La società che ha acquistato il credito è ‘munita di un preciso interesse’. Inoltre, eventuali motivi ‘sostanziali’ di diniego del beneficio devono emergere da un atto di accertamento delle Entrate opportunamente motivato. Era destino che il tema della tutela del contribuente a fronte degli scarti delle comunicazioni operati in via automatica dalla piattaforma delle Entrate in base all’art. 122-bis del decreto Rilancio sfociasse nelle aule di giustizia. 

La curatela dell’eredità giacente non paga l’imposta di successione

17 Marzo 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Stefano Sereni - Pag. 20

La Corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia, con la sentenza 45/2/2025 depositata lo scorso 25 febbraio, ha affermato che la curatela dell’eredità giacente, pur essendo obbligata alla presentazione della dichiarazione, non è debitrice dell’imposta di successione, non avendo il possesso dei beni facenti parte dell’eredità, ma essendone solo mera detentrice. Il curatore non è soggetto passivo dell’imposta di successione avendo solo un ruolo di amministrazione e non di possesso. La curatela svolge una funzione meramente amministrativa e di gestione temporanea, sotto il controllo del giudice tutelare, fino all’accettazione dell’eredità da parte degli aventi diritto. Di segno opposto l’ordinanza n. 27081/2024 della Suprema corte.

Dichiarazione Iva, i controlli influenzano la sanzione

17 Marzo 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 21

Il prossimo 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva ed è bene fare i conti con i possibili errori nei modelli. È anche l’occasione per fare il punto sulle violazioni dichiarative in genere. Il tutto alla luce della revisione del sistema sanzionatorio. Chi entro febbraio ha inviato il modello per correggere eventuali errori può presentare una correttiva entro il 30 aprile, completa di quadro VH con tutti i dati, compresi quelli non integrati/modificati. Se si salda la scadenza del 30 aprile si può trasmettere una dichiarazione tardiva entro il 29 luglio. La presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza è punita con la sanzione del 120% del tributo dovuto. Per l’infedeltà dichiarativa la violazione è punita nella misura del 70% della maggiore imposta dovuta. Finché non scadono i termini per l’accertamento e purché non sia partita un’attività di controllo è possibile presentare una dichiarazione integrativa. 

Indebita detrazione ‘assorbita’ se successiva al 31 agosto 2024

17 Marzo 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 21

Il decreto di revisione delle sanzioni ha previsto che quando una violazione dichiarativa come l’indebita detrazione dell’imposta si protrae nel tempo finendo per rendere infedele la dichiarazione annuale, la sanzione prevista per quest’ultima ‘trasgressione’  assorbe la penalità per la violazione c.d. prodromica, che diviene pertanto inapplicabile. Lo prevede il nuovo comma 6, articolo 6, del Dlgs 471/97. Occorre dunque prestare attenzione. Se è vero che l’infedeltà dichiarativa si consuma nel 2025, è tuttavia da considerare che il modello riepiloga le operazioni del 2024. E siccome le nuove regole operano per le violazioni commesse dal 1°settembre di tale anno, è da ritenere che il principio dell’assorbimento si applichi solo per un’indebita detrazione ‘consumata’ successivamente a tale data. La regola dell’assorbimento non opera se la violazione riguarda l’obbligo di fatturare. 

Inversione contabile dell’Iva in un perimetro circoscritto

17 Marzo 2025 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

L’inversione contabile dell’IVA in modica quantità può essere autorizzata dall’UE solo se necessaria per contrastare le frodi, proporzionata e con limiti precisi. La Commissione europea ha già bocciato due richieste italiane per l’estensione del reverse charge, ritenendole sproporzionate. Il primo caso riguardava la vendita di beni nei supermercati, mentre il secondo le prestazioni di manodopera tramite appalti. La legge di Bilancio 2025 ripropone l’inversione contabile per i servizi di logistica e trasporto, con un ambito più limitato. In attesa dell’autorizzazione UE, è possibile applicare un meccanismo di split payment volontario. L’inversione contabile si applica già a determinate operazioni interne e transfrontaliere, con alcune esclusioni. I soggetti passivi stabiliti all’estero devono identificarsi per adempiere agli obblighi IVA. Alcuni soggetti, come produttori agricoli esonerati e associazioni sportive, sono esclusi dal meccanismo.

Uno scudo fiscale ad alto rischio

17 Marzo 2025 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi, Pina Ricciardo - Pag. 11

I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che intendono sfruttare i benefici del ravvedimento speciale si trovano davanti ad una gestione complessa perché in molti casi i prospetti vanno ricontrollati. E i calcoli fai-da-te aumentano il rischio di errori e decadenze. Il Fisco, infatti, non ha messo a disposizione dei contribuenti un software per determinare il piano rate delle imposte dovute per formalizzare la sanatoria lasciando il calcolo completamente nelle mani dei contribuenti che devono non solo frazionare gli importi ma anche applicare su ogni rata il tasso legale che può variare da un anno all’altro. La gestione, inoltre, è più complicata in quanto i prospetti messi a disposizione dalle Entrate, con l’ammontare delle sostitutive dovute, in conseguenza delle continue modifiche all’istituto per far rientrare tra le annualità sanabili anche quelle con cause di esclusione Isa per Covid o per non normale svolgimento dell’attività, risultano in molti casi parziali e da verificare. 

Esenzione Imu con limiti rigidi

17 Marzo 2025 | Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 12

Con l’ordinanza n. 5445 dello scorso 1°marzo la Cassazione tributaria ha stabilito che l’amministratore unico deve versare l’Imu se utilizza come abitazione principale l’immobile intestato alla società, nella quale ha fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica. L’esenzione, infatti, spetta solo per le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, mentre, in tal caso, l’amministratore è solo detentore dell’abitazione. Solo le persone fisiche possono beneficiare dell’esenzione e non le società.

La finta separazione costa caro

17 Marzo 2025 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 13

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8259 depositata in cancelleria il 28 febbraio 2025,  ha condannato pesantemente una coppia che aveva messo in piedi una finta separazione per non pagare le tasse. Scatta, infatti, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In appello la coppia era stata condannata per la c.d. ‘separazione simulata’ vale a dire un accordo di separazione fittizio, ove il vero interesse non è porre fine all’unione coniugale, ma ottenere vantaggi economici e fiscali legati ai benefici attribuiti dalla legge a questi trasferimenti. Attraverso gli accordi di separazione consensuale, infatti, si possono effettuare degli atti traslativi di diritto su beni mobili e immobili, o crediti, a condizioni fiscali particolarmente favorevoli. Con la separazione simulata si possono realizzare trasferimenti immobiliari, soggetti a tassazione agevolata, per sottrarli a creditori, fornitori o all’Erario. 

Bollo cripto, istruzioni per l’uso

17 Marzo 2025 | Italia Oggi - Fabrizio Vedana - Pag. 14

Sono tre i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate, da esporre nella sezione Erario del modello F24. Uno per la prima rata di acconto, uno per la seconda rata e un terzo per il saldo. I codici sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l’indicazione, quale anno di riferimento, dell’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento. La legge di Bilancio 2023 ha disposto che in luogo dell’imposta di bollo si applichi un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato . L’articolo 13 della prima parte della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo del 2 per mille anche alle criptoattività. Tale modifica non ha aggiornato l’elenco dei soggetti passivi del tributo, in altre parole non ha aggiunto i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali (i c.d. virtual asset service provider).

novità fiscali

Rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione dell’art. 119, comma 10-bis, del Dl n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, a favore di Onlus, Odv e Aps

14 Marzo 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 10 marzo 2025, fornisce precisazioni in merito alla rilevanza della proprietà superficiaria di Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali ai fini dell’applicazione dell’articolo 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

 

I chiarimenti riguardano, in particolare, la spettanza del Superbonus per interventi su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 posseduti dagli enti associativi a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, in data anteriore al 1°giugno 2021. Gli stessi possono applicare la peculiare modalità di calcolo disciplinata dal decreto Rilancio che prevede la moltiplicazione del limite unitario, previsto per ciascuna unità, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Omi.

 

Il comma 10-bis tiene conto del fatto che tali enti in generale esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni in funzione dei servizi erogati alla collettività (ad esempio, Centro Diurno, RSA, Poliambulatori, Servizi sanitari assistenziali) che richiedono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate. Se gli interventi agevolabili fossero determinati in funzione del numero delle unità immobiliari, tali soggetti risulterebbero penalizzati in quanto interi immobili o complessi edilizi sono catastalmente individuati come una sola unità immobiliare. 

Ai fini della fruizione del Superbonus sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 3/E e con la circolare n. 13/E, entrambe del 2023, alle quali la risoluzione rimanda per un maggiore approfondimenti dei requisiti previsti per beneficiare dell’agevolazione. 

In particolare, la circolare n. 3/E/2023 ha precisato che ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa al possesso dell’immobile, deve considerarsi tassativa l’elencazione dei titoli rilevanti. Il diritto di superficie può concretizzarsi nel diritto di costruire e mantenere la proprietà di una costruzione sul suolo altrui, oppure nel diritto di proprietà su una costruzione già esistente. 

Dunque, il proprietario superficiario è titolare di un vero e proprio diritto di proprietà che gli consente di ‘godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo’.

La proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito di applicazione del citato comma 10-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio. Più precisamente, si deve ritenere che una Onlus, una Odv o una Aps che sostiene spese ammesse al Superbonus possa applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis dell’articolo 119 anche in relazione agli immobili per i quali vanta un diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge. 

Questa conclusione non fa venir meno il carattere tassativo dei titoli in forza del quale l’immobile deve essere posseduto dal contribuente, in quanto la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale ‘tipo’ di proprietà.

Deve ritenersi pertanto superata la risposta ad interpello che esclude dall’ambito di applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio le Onlus, le Odv e le Aps che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie.

Modello F24 - soppressione del codice identificativo ‘10’ denominato ‘cessionario/fornitore’

14 Marzo 2025 |

Con la risoluzione n. 18/E del 7 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate ha proceduto alla soppressione del codice identificativo ‘10’ denominato ‘cessionario/fornitore’. Si tratta del codice che va indicato nel modello F24 Elide per il versamento, con la remissione in bonis, della sanzione in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi. 

Il codice in parola viene soppresso in quanto non è più utilizzabile visto che era stato previsto per consentire l’invio, fuori tempo, della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi. 

Il codice ‘10’ doveva essere riportato nell’omonimo campo della sezione ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’ insieme al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.

Istituzione di due codici tributo per gli incentivi della Regione Friuli-Venezia Giulia

14 Marzo 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 7 marzo 2025, ha istituito i codici tributo ‘7073’ e ‘7074’ che dovranno essere utilizzati dai contribuenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per beneficiare dei contributi e degli incentivi riconosciuti dalla Regione per il miglioramento della competitività delle imprese e per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale. 

Si tratta di incentivi riconosciuti sotto forma di credito d’imposta e utilizzabili in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Il Decreto legislativo n. 129/2014 all’articolo 1, comma 2, ha stabilito che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, offrire incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici, da utilizzare in compensazione. 

Successivamente due leggi regionali, la n. 29/2018 e la n. 13/2019, hanno riconosciuto dei contributi, nella forma di crediti d’imposta. La gestione di questi contributi è stata affidata ad una convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Tale convenzione prevede che la Regione comunica telematicamente alle Entrate l’elenco dei dati dei contribuenti e dei crediti d’imposta spettanti.

I due nuovi codici tributo sono:

  • ‘7073’ denominato ‘Regione FVG – credito d’imposta per il miglioramento della competitività delle imprese – art. 2, commi da 34 a 40, L R 28 dicembre 2018 n. 29 – anno di concessione del contributo dal 2025’;
  • ‘7074’ denominato ‘Regione FVG – credito d’imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale – art. 7, commi da 21 a 31, L R 6 agosto 2019 n. 13 – anno di concessione del contributo dal 2025’.

Per i contributi concessi fino al 31 dicembre 2024 sono utilizzati i codici tributi ‘6910’ e ‘6911’, istituiti con la risoluzione n. 97/E del 28 novembre 2019.

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