da oltre 40 anni facciamo centro coi nostri clienti

Milano

Via Regina Giovanna 10 - 20129

tel. +39 02 29400609
tel. +39 02 31800102

02 Mag 2024 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2024.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 Mag 2024 (49)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su mensilità aggiuntive.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

32) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro.
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

35) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre

Chi: Contribuenti Iva trimestrali
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta per il 1 trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili.
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

38) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura

Chi: Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura).
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1 trimestre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6720 - Subfornitura - Iva mensile - Versamento cadenza trimestrale - 1° trimestre 6724 - Subfornitura - Iva trimestrale - Versamento 1° trimestre

39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991
Cosa: Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1 trimestre (senza la maggiorazione del 1%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 604E - Versamento IVA mensile aprile

41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2023

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 3 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,66% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

43) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

45) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

47) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre

Chi: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura).
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1 trimestre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

48) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Mag 2024 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

31 Mag 2024 (9)

1) Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con scadenza del bollo auto aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

2) Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno

Chi: Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2024
Cosa: Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Modalità: Il pagamento viene eseguito indicando sull'apposita funzionalità deb del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
Codice tributo: 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

3) Bollo auto: versamento

Chi: Soggetti che risultino al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli con scadenza del bollo auto aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
Modalità: Tramite il canale PagoPA
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

6) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024.
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

7) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

Chi: Eredi delle persone decedute nel periodo dal 1 agosto 2023 al 30 novembre 2023
Cosa: Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati
Codice tributo: 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

9) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato A al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214

elaborazione dei dati aziendali

Il Centro

C.S.E. Centro Studi Economici s.r.l. è uno dei Centri servizi contabili ed amministrativi specializzati nella elaborazione dei dati aziendali, riferiti sia alla amministrazione del personale sia alla gestione contabile, interno allo STUDIO CASSANO,  studio di dottore commercialista del Dott. Maurizio Cassano.

Grazie ad un radicale processo di rinnovamento nella struttura e nella selezione accurata del personale,  C.S.E.  ora  è un centro di eccellenza, in materia di gestione della contabilità e di elaborazione di paghe e contributi ed adempimenti amministrativi collegati, con una preziosa eredità frutto di oltre trent’anni di servizio a diverse realtà imprenditoriali italiane.

C.S.E. è il partner ideale per tutte quelle aziende piccole o grandi, che necessitano di un valido supporto per le attività riguardanti i servizi di contabilità e di elaborazione paghe e delle problematiche connesse.
Fornisce soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione in outsourcing garantendo la massima affidabilità, serietà, sicurezza e qualità dei servizi e dei prodotti offerti.

Le soluzioni offerte da C.S.E. Centro Studi Economici consentono alla PMI di affrontare costi certi , competitivi e trasparenti.  

Il servizio è basato sulle più avanzate tecnologie ed è la soluzione ideale per tutte le aziende che scelgono di affidarsi ad un esperto del servizio, anziché svolgere internamente le attività amministrative.

Grazie alle più moderne tecnologie informatiche, C.S.E.  è in grado di assistere il Cliente anche in modalità remota, gestendo e scambiando i dati contabili e fiscali in tempo reale.

Utilizza da anni applicazioni che permettono al Cliente di non spostarsi fisicamente dalla propria sede e di ricevere tutta la documentazione(cedolini dipendenti, note collaboratori, mod. F24, modelli contabili, assunzioni, denunce nominative degli assicurati, nonché bilanci, schede contabili e dichiarazioni fiscali) tramite web, riducendo così i tempi di lavoro e di consegna, e soprattutto il costo finale al cliente.

Inoltre, offre anche un valido supporto alla gestione della contabilità esterna presso il cliente: i collaboratori ed il professionista sono disponibili nel presenziare presso l’azienda cliente per assistenza e consulenza contabile (scritture dipendenti, modello Intrastat, controllo e liquidazione IVA, ecc.).

Il Centro opera in stretta collaborazione con esperti legali per integrare e completare la gamma di servizi a disposizione del Cliente.

innovazione, espansione e crescita

Chi Siamo

La storia di C.S.E. Centro Studi Economici è connotata da elementi di innovazione, espansione e crescita per rispondere ai mutevoli bisogni della clientela e del mercato nel quale esso opera.

Sorta nel 1982, la società nel corso degli ultimi anni si è sviluppata creando una struttura articolata e divisa nelle varie aree di specializzazione con la direzione del Dottor Maurizio Cassano, che ne è il fondatore, socio ed  Amministratore Unico.

La ultratrentennale esperienza dello STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO COMMERCIALISTA consente di offrire un’assistenza completa nella risoluzione delle problematiche tributarie e societarie, sia in Italia che all’estero, garantendo al Cliente un rapporto professionale diretto, tempestivo e confidenziale.

In  C.S.E. , il personale è composto da operatori contabili ed esperti in amministrazione del personale, altamente qualificati, tutti di elevato standard sia formativo scolastico che di precedenti esperienze lavorative specifiche, i quali studiano regolarmente le nuove norme, partecipano a costanti corsi di aggiornamento e formazione, per poter rispondere alle richieste dei Clienti nella maniera più completa ed appropriata.

C.S.E. Centro Studi Economici si trova in Milano centro in una nuova e rinnovata sede legale e operativa. in vicinanza alla MM Porta Venezia.

Sono previste nuove aperture a livello nazionale ed internazionale.

Servizi

Il servizio copre tutte le necessità contabili, prevedendo le seguenti operazioni:

– rilevazione contabile fatture di acquisto e relativi pagamenti;
– fatturazione attiva, emissione effetti (Riba, Rid, Mav, ecc.) e gestione incassi;
– rilevazione del costo del lavoro, TFR e ratei del personale;
– liquidazione IVA periodica e predisposizione F24;
– riconciliazioni bancarie periodiche;
– bilancio di verifica mensile.

Inoltre, una volta all’anno:

– rilevazione contabile di costi e ricavi di competenza dell’esercizio in chiusura (ratei, risconti, fatture e note credito da ricevere);
– simulazioni dei piani di ammortamento possibili e successiva contabilizzazione delle quote di ammortamento;
– valorizzazioni di magazzino;
– contabilizzazione delle chiusure ed aperture contabili di fine esercizio;
– comunicazione IVA annuale e dati per dichiarazione IVA annuale.

Sono inoltre disponibili l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali, il deposito e registrazione degli atti, la tenuta dei libri sociali e la domiciliazione fiscale.

La gestione della contabilità avviene in outsourcing presso i nostri uffici o in modalità remota attraverso il web, ed è integrata dal servizio di consulenza fornito dallo STUDIO del Dott. MAURIZIO CASSANO, per rispondere alle specifiche esigenze in campo societario, fiscale e gestionale.

I professionisti forniscono assistenza nella predisposizione del bilancio e nella redazione della dichiarazione annuale dei redditi, IVA e sostituti di imposta.

E’ prevista anche solo l’assistenza fiscale e tributaria fornita periodicamente da un addetto C.S.E. Centro Studi Economici  presso la sede del Cliente. Per le aziende che lo richiedono, in questa area di intervento sono disponibili anche:

– la valutazione e calcolo del rating sui parametri previsti dagli accordi di Basilea 3;
– l’ impianto di contabilità industriale con analisi dei centri di costo;
– l’ analisi finanziaria dei bilanci.

Il Centro utilizza da anni applicazioni che permettono al Cliente di non spostarsi fisicamente dalla propria sede e di ricevere tutta la documentazione (cedolini dipendenti, note collaboratori, mod. F24, modelli contabili, assunzioni, denunce nominative degli assicurati) tramite e-mail (posta elettronica), riducendo così i tempi di lavoro e di consegna, nonché i costi.

In via semplificativa, ma non esaustiva, vengono elaborati mensilmente:

– cedolino mensile;
– cedolino riepilogativo scomposto per qualifica e cedolino riepilogativo generale;
– mod. F24;
– tabulato netti corrisposti;
– tabulato riepilogo contabile per contabilità scomposto per qualifica;
– cedolino convenzionale;
– emens (compreso trasmissione telematica);

Annualmente:

– autoliquidazioni INAIL;
– tabulato TFR annuale;
– mod. 770 dipendenti e collaboratori
– calcolo imposta sostitutiva tfr
– modelli CUD annuali.

Inoltre, eventuali:

– calcolo e stampa cedolino liquidazione;
– tabulati costi (per contabilità costi) mensile ed annuale;
– tabulato a fondo di previdenza complementare;
– pratica assegni familiari;
– assunzioni;
– calcolo malattie;
– calcoli maternità;
– pratica infortuni;

Eventuale previdenza integrativa:

– iscrizione dell’azienda all’ente di previdenza integrativa;
– iscrizione del lavoratore all’ente di previdenza ( se non a carico del lavoratore);
– redazione del prospetto mensile/trimestrale con invio telematico al Fondo.

Gli accessi presso gli Enti vengono effettuati da personale qualificato C.S.E. Centro Studi Economici .

C.S.E.  fornisce consulenza strategica, effettua la verifica e il reperimento delle migliori condizioni finanziarie sul mercato e dei servizi e prodotti finanziari più attuali e maggiormente consoni ad ogni specifica esigenza, attraverso il continuo contatto con istituti finanziari di rilievo convenzionati.

Valuta gli investimenti e la struttura finanziaria dell’azienda, proponendo le possibili soluzioni per il raggiungimento del riequilibrio finanziario.

Assiste l’azienda nella richiesta delle linee di credito finalizzate a:

– investimenti materiali per l’acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti, automezzi, impianti;
– investimenti immateriali per lo sviluppo tecnologico, riorganizzazione aziendale;
– ristrutturazione ed acquisto immobili aziendali;
– fido di cassa;
– anticipo fatture e portafoglio;
– anticipo import ed export;
– interventi di aumento di capitale sociale.

Il Centro offre consulenza ed assistenza per la costituzione di nuove società:  scelta del miglior tipo di forma societaria, analisi dei riflessi fiscali in capo all’impresa e ai singoli soci.

Si occupa dell’impostazione dei libri fiscali e delle scritture contabili obbligatorie e della apertura delle varie posizioni fiscali e amministrative.

Alla luce delle nuove disposizioni riguardanti il nuovo regime dei contribuenti minimi, suggerisce le modalità più vantaggiose per il mantenimento fiscale dell’attività.

In particolare, C.S.E. Centro Studi Economici fornisce:

– consulenza sulla fattibilità del progetto;
– individuazione della forma giuridica più adatta alla nuova impresa;
– assistenza notarile;
– rapporti con la P.A. per l’inoltro di pratiche inerenti all’impresa;
– gestione degli adempimenti per: SUAP, CCIAA, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, etc;
– rapporti con Istituti Bancari in convenzione;
– credito agevolato alle imprese.

l'importanza di restare aggiornati

rassegna fiscali

Superbonus in dieci anni? Deficit ridotto di 2,4 miliardi

10 Maggio 2024 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 37

In commissione Finanze di Palazzo Madama il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che sta lavorando ad un emendamento ‘spalmacrediti’ che allungherà da quattro a dieci le rate annuali, di pari importo, del Superbonus al 110%. Questo permetterà di ridurre il deficit sia del 2025 che nel 2026 per complessivi 2,4 miliardi di euro, riallineando il deficit a legislazione vigente. Una precisazione del sottosegretario all’Economia, Freni di ieri afferma che la retroattività dell’obbligo di spalmare i crediti in dieci anni è limitata alle spese sostenute nel 2024. L’emendamento è atteso per oggi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Superbonus, ecco le modifiche’ – pag. 23)

Superbonus, la manovra spalmacrediti travolge 10 miliardi di lavori nel 2024

10 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour, Giovanni Parente - Pag. 2

È atteso per oggi l’emendamento del Mef che cambia le regole per i lavori legati al Superbonus al 110%. Il Governo è intenzionata a spalmare i crediti su dieci anni. Il cambio improvviso di regole investirà 5 miliardi di spese già effettuate e altri 5 miliardi di lavori non ancora realizzati per i quali, tuttavia, sono state già presentate le asseverazioni all’Enea. Sale, dunque, a 10 miliardi il conto totale degli interventi sui quali impatterà la manovra spalmacrediti del ministro Giorgetti. Da via XX Settembre arriva il chiarimento secondo il quale la misura ‘è finalizzata ad allineare l’andamento a legislazione vigente del deficit indicato nel Def 2024 con quello programmatico della Nadef 2023’. Il ministro Giorgetti ha ricordato che ‘il profilo del deficit a legislazione vigente per il biennio 2025-2026 è leggermente diverso da quello previsto nella Nadef 2023 per effetto dell’incremento, superiore alle attese, degli oneri connessi al superbonus e ad alcune spese in conto capitale’. 

Riporto perdite, nuova disciplina per le operazioni dal 2024 in poi

10 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Emanuele Reich, Franco Vernassa - Pag. 34

Ritorno al passato per il trasferimento infragruppo delle società con asset fiscali, introduzione del limite del valore contabile o periziato del patrimonio netto, parziale modifica del test di vitalità, miglior inquadramento dell’attività svolta recependo recente prassi dell’Agenzia delle Entrate. La bozza di decreto legislativo Irpef-Ires, attuativo della legge delega per la riforma fiscale,  modifica l’attuale formulazione dell’art. 84 del Tuir. La modifica consiste nella sostituzione del comma 3 e nell’introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. La rettifica si concentra sul trasferimento delle partecipazioni aventi diritto di voto e sul cambiamento dell’attività principale svolta. Precisa che il cambiamento dell’attività si verifica in caso di cambiamento di settore o acquisizione di azienda. La bozza stabilisce anche la tempistica per il trasferimento delle perdite e le esclusioni dalla limitazione al riporto. In merito ai trasferimenti infragruppo, viene ripristinata la possibilità di circolazione  delle perdite all’interno di un gruppo di società e introdotto un nuovo test di vitalità, eliminando il requisito relativo al numero di dipendenti. Il test si basa su ricavi e spese per prestazioni di lavoro subordinato.

Fattura elettronica intra-Ue posticipata a luglio 2030

10 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce - Pag. 35

Operazioni intra-Ue. La bozza di direttiva Iva, in discussione nel prossimo Ecofin del 14 maggio, prevede importanti cambiamenti sul fronte della fatturazione elettronica come lo slittamento dal 2028 al 1°luglio 2030 per l’invio del Digital Reporting per le operazioni intra-UE. Il pacchetto mira a contrastare le frodi in materia di Iva, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione. Le scadenze per alcune misure sono state ritardate, come il fornitore presunto delle piattaforme elettroniche al 2026 e la Single VAT Registration al 2027. La standardizzazione delle normative nazionali sulla fatturazione elettronica è posticipata al 2035. La bozza cancella le disposizioni che vietavano le fatture riepilogative, estendendo il termine per emettere fatture transfrontaliere. Il testo intende armonizzare le esigenze degli Stati membri con la modernizzazione delle regole fiscali e la riduzione del VAT gap attraverso la digitalizzazione. L’obbligo di fatturazione elettronica, i report digitali in tempo reale per le operazioni intra-UE e l’adozione di una partita IVA unica nell’UE sono tra le principali proposte.

Cedolare secca anche per il locatario che agisce in veste di imprenditore

10 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Dario Deotto, Luigi Lovecchio - Pag. 35

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12395/2024, ha stabilito che la cedolare secca può essere ammessa anche quando il locatario agisce in veste di imprenditore. Basta che la condizione di non esercitare attività d’impresa o professionale sia rispettata dal solo locatore. L’opzione per la cedolare secca sugli affitti è ammessa purché si sia in presenza di una locazione abitativa non effettuata nell’esercizio di impresa, arte o professione. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il requisito in esame dovesse sussistere sia in capo al locatore che nei confronti dell’inquilino. Questa tesi è stata contestata dai contribuenti con vittorie nei giudizi di merito. I giudici di legittimità hanno richiamato anche l’art. 3, comma 6-bis del Dlgs 23/2011 in forza del quale la cedolare secca è ammessa per le locazioni in favore di cooperative edilizie, per unità abitative finalizzate alla sub locazione a studenti universitari e date a disposizione dei comuni. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Corsa alla cedolare secca’ – pag. 27)

Cartelle, sui limiti al ricorso ordinanza inammissibile

10 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 36

L’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale della norma che stabilisce la non impugnabilità diretta della cartella di pagamento non notificata è inammissibile, nella parte in cui non chiarisce perché la notifica della cartella sarebbe viziata. In ogni caso, poiché il tema della soluzione delle inefficienze del sistema di riscossione non può che essere rimesso al legislatore, la Corte costituzionale ribadisce l’invito a mettere mano alla riforma fiscale. Con l’ordinanza n. 81, depositata ieri, la Consulta ritorna sulla questione affrontata con la precedente sentenza n. 190/2023, confermando la scelta di sollecitare un intervento legislativo in termini. La pronuncia giunge peraltro proprio nel corso dell’esame dello schema di decreto attuativo della riforma della riscossione  da parte delle commissioni parlamentari. Nota la problematica: con la modifica all’art. 12 del Dpr 602/1973, si è disposto che l’impugnazione della cartella di pagamento di cui si è venuti a conoscenza con la lettura dell’estratto di ruolo  è ammessa solo se il contribuente è in grado di dimostrare la sussistenza di tre condizioni, tra loro alternative. 

Regime agevolato anche per gli impatriati dopo un distacco

10 Maggio 2024 | Il Sole 24 Ore - Fabrizio Cancelliere, Flavio Paccagnella - Pag. 36

Con la sentenza n. 1938/2024 la Cgt di primo grado di Milano ha stabilito che è possibile applicare il regime dei lavoratori impatriati anche al contribuente rientrato in Italia al termine di un distacco temporaneo, purché vengano rispettati i requisiti di legge.  Ciò a prescindere dalla risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate a un preventivo interpello formulato dallo stesso contribuente. I giudici tributari hanno così accolto il ricorso di un contribuente avverso il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria di riconoscere l’applicazione del regime degli impatriati per il periodo d’imposta 2021. Ricordiamo che il regime di favore, nella versione applicabile per i rientri fino al 2023, prevedeva un consistente abbattimento della base imponibile (70% in via ordinaria e 90% per i trasferimenti al Sud) per coloro che si trasferivano in Italia dopo almeno due anni fiscali trascorsi all’estero. 

Dogane in pressing sui debitori

10 Maggio 2024 | Italia Oggi - Ezio Stellato, Daniele D’Ambrosio - Pag. 25

L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni su pressing dell’Agenzia delle Dogane ha avviato una massiccia operazione di recupero crediti vantati dall’ente, affidati all’Ader mediante l’avvio di procedure esecutive. Per assicurare la tempestività e la certezza del recupero, Ader sta facendo ricorso a modalità operative che, pur essendo previste tra le possibili azioni esperibili, difficilmente sono state attuate sinora. L’attività dell’Agenzia è comunque in linea con quella di tutte le amministrazioni, visto che il governo ritiene cruciale una efficiente riscossione delle entrate per evitare segnalazioni di infrazione da parte dell’Unione europea. La quale impone, infatti, elevati standard in termini di gestione delle entrate doganali e fiscali in generale, a garanzia del rispetto delle normative comunitarie per la trasparenza nelle pratiche di riscossione. Il pignoramento delle quote societarie riveste il carattere di atto esecutivo, che consente all’Ader di procedere al sequestro delle quote possedute dal debitore all’interno di una società di capitali. La procedura si attua in conformità di quanto previsto dal C.p.c. e dal Dpr 602/1973, che disciplinano le modalità di recupero coattivo di crediti da parte dell’Ader. 

Amministratore per atto formale

10 Maggio 2024 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 26

Il Tribunale di Genova, con la sentenza dello scorso 3 aprile n. 1026, ha stabilito che per l’amministratore di condominio la nomina è solo con atto formale. In condominio non è infatti valida la nomina tacita dell’amministratore. Ciò in quanto la normativa in vigore dalla riforma del condominio richiede la specificazione analitica dell’importo dovuto quale compenso al soggetto incaricato, cosicché la semplice ripetuta corresponsione del pagamento non basta a considerare la nomina realizzata. Il tribunale ha così negato ad un soggetto che riteneva di essere amministratore i compensi rivendicati, facendo luce tra diversi orientamenti della cassazione. Il caso riguardava un condominio minimo composto da due proprietari, uno dei quali corrispondeva all’altro, un avvocato, un compenso affinché quest’ultimo amministrasse le parti comuni. 

Operazioni di fusione abusive

10 Maggio 2024 | Italia Oggi - Duilio Liburdi, Massimiliano Sironi - Pag. 28

L’Agenzia delle Entrate nella recente risposta n. 84/2024 ad un’istanza di interpello di un contribuente ha affermato che è abusiva la concatenazione di operazioni fiscalmente neutre per la riorganizzazione finalizzata a realizzare sostanzialmente una assegnazione ai soci tramite veicoli societari. La questione oggetto dell’istanza di interpello riguarda una strutturata fattispecie di riorganizzazione che coinvolge più società che svolgono attività di locazione immobiliare e che sono tutte paritariamente partecipate da tre diversi rami familiari. Le operazioni per le quali il legislatore accorda il regime di neutralità fiscale, proprio per la connotazione di riorganizzazione, vengono in questo caso usate per suddividere il patrimonio immobiliare aggirando la norma sui trasferimenti di partecipazioni. Secondo le Entrate sta qui la natura indebita di vantaggio fiscale, che adotta una serie di istituti neutri fiscalmente per evitare operazioni che giungerebbero allo stesso risultato con trasferimenti di quote.  

novità fiscali

Accordo di reciprocità tra Italia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi Iva

4 Maggio 2024 |

Con la Brexit il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’Unione europea. 

Fino al 31 dicembre 2020 Londra ha operato come Paese membro della Ue sia ai fini doganali che ai fini Iva e accise. Ma a decorrere dal 1°gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e Iva dell’Unione europea. 

Per questo motivo è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito mediante scambio di Note Verbali dai rappresentanti dei due Paesi. In queste Note Verbali i Governi di ambo i Paesi hanno dichiarato di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, a partire dal 1°gennaio 2021. 

Tale accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana e del diritto internazionale. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, ha chiarito che relativamente alle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2021 con il Regno Unito trova applicazione l’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva. Pertanto, i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso Iva al Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso Iva al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter.

Dlgs n. 1/2024 - Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali

4 Maggio 2024 |

Il decreto legislativo ‘Adempimenti’ contiene misure che attuano principi e criteri direttivi della legge n. 111/2023 (meglio nota come legge ‘Delega’). L’articolo 16 del decreto in parola attua le disposizioni della Delega finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione sui consumi. Con la circolare n. 8/E dello scorso 11 aprile l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le misure in materia di dichiarazioni fiscali. Con il presente documento di prassi si forniscono agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione, in relazione ad altre misure di semplificazione e razionalizzazione, con particolare riguardo a quelle connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 

Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi

Per il pagamento delle somme a rate dovute a titolo di saldo o di acconto relative alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate, l’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla normativa disponendo: il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione. Per tutti i contribuenti viene poi individuata un’unica data di scadenza, prevista per il 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. 

L’articolo 9 del decreto Adempimenti dispone la riduzione della frequenza dei versamenti periodici dovuti, qualora di ammontare poco significativo. Per i soggetti passivi Iva che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che la liquidano ogni tre mesi è previsto l’innalzamento  a 100 euro (in luogo del previgente limite di 25,82 euro) dell’importo minimo dell’Iva periodica dovuta da corrispondere. Se l’importo dell’Iva periodica non supera i 100 euro, questa somma può essere versata congiuntamente a quella relativa al periodo successivo, ma senza superare la data del 16 dicembre dell’anno di riferimento. 

Gli articoli 17 e 18 del decreto Adempimenti prevedono novità sulle modalità di pagamento di imposte, contributi e altre somme. Il decreto dispone, infatti, per i versamenti ‘ricorrenti, rateizzati e predeterminati’ la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con le Entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future. La disposizione permette, pertanto, al contribuente o all’intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, consentendo di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. 

L’articolo 18 del decreto stabilisce che per i versamenti di imposte e contributi il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma ‘PagoPA’.

 

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

L’articolo 4 del decreto Adempimenti legittima il depositario delle scritture contabili a comunicare, in caso di inerzia del cliente, all’Agenzia delle Entrate il recesso dal proprio incarico. Questo per evitare che, in caso di controlli, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato. In questo modo viene consentito a quest’ultimo di liberarsi, anche nei confronti del fisco, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente. 

L’articolo 12 del decreto Adempimenti stabilisce che l’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riguardanti le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1°gennaio 2024 avvenga ogni sei mesi. In attuazione di questa misura il Mef ha fissato i relativi termini di trasmissione. Ricordiamo che l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute dall’anno 2021 all’anno 2023 è stato effettuato sempre con cadenza semestrale. Per effetto della novità, invece, la trasmissione dei dati al Sistema TS relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1°gennaio 2024, assume ‘a regime’ una cadenza semestrale e deve essere effettuata rispettando le seguenti scadenze:

  • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 4-quinquies del decreto ‘Anticipi’, tale adempimento può venire meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

 

Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici

L’accesso ai servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione è attualmente consentito per mezzo di diversi modelli di delega. Gli incentivi all’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione passano attraverso:

  • la procedura uniforme di conferimento della delega; in questo modo sarà possibile per i contribuenti delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un’unica operazione;
  • il potenziamento dei servizi digitali esistenti e l’introduzione di nuovi. Questo al fine di eliminare la necessità di doversi recare fisicamente presso gli uffici delle Entrate. Potenziare i canali di assistenza a distanza e consentire la registrazione delle scritture private e il confronto a distanza tra contribuente e Amministrazione finanziaria figurano tra i servizi digitali preposti;
  • la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, di servizi digitali per la consultazione  e l’acquisizione di tutti  gli atti e le comunicazioni gestiti dalle Entrate che li riguardano;
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano l’attività di commercio al minuto e assimilate mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Le soluzioni software in parola devono poter essere installate su un qualsiasi dispositivo (come gli ‘SmartPOS’) e devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

 

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

L’articolo 10 del decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di comunicazioni concernenti gli esiti di controlli automatizzati delle dichiarazioni, delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni e gli inviti al contribuente all’adempimento spontaneo. La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto e il periodo dal 1° al 31 dicembre. Per effetto di questa novità è precluso all’Agenzia delle Entrate nei periodi indicati l’invio degli atti sopra indicati, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza. 

La sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di agosto non incide sulla sospensione prevista per legge nel periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. 

la nostra sede

MILANO (Italy):
Via Regina Giovanna 10 – 20129

tel. + 39 02 29400609

tel. + 39 02 31800102 

fax + 39 02 20480384

Whatsapp: +39 392 2900151

Email: info@centrostudieconomici.com 

copyright Centro Studi Economici S.r.l. | Partita Iva: 06895630157 

Privacy Policy | Cookie Policy

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali